AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE
Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato istituito un niovo regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
BENEFICIARI, sono tre le tipologie di beneficiari: 1) imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite in forma di società; 2) cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali; 3) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.
AGEVOLAZIONE: L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
CONTRIBUTO: per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.
DE MINIMIS: le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
SPESE MASSIME E MINIME AMMISSIBILI: i programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
FINANZIAMENTO BANCARIO: al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI- CDP del 28 luglio 2017 (pdf).
UNICO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: la misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.
DOMANDA: procedura aperta, domande a sportello.