piccoli comuniIL DDL PICCOLI COMUNI È LEGGE: approvato dal Parlamento il disegno di legge che sostiene e valorizza i piccoli comuni italiani.
FONDO FINANZIARIO: Istituito un Fondo di 100 milioni per gli interventi più urgenti.
FINALITA': La nuova Legge promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
MISURE: favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di con-trastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.
PICCOLI COMUNI: ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra co-muni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI: in particolare il piano assicura priorità ai seguenti interventi: a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti; e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi; g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari; h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
INTERVENTI: recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi; misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni; acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali; sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government; diffusione della stampa quotidiana; promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta; promozione prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile.

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SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI

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LEGGE SUI PICCOLI COMUNI

La nuova Legge promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

  • Favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di con-trastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.
  • L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

PICCOLI COMUNI

Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra co-muni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

REQUISITI PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI

I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

  • a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
  • b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
  • c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
  • d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
  • e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
  • f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
  • g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
  • h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c),
    d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
  • i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali ivi richiamate;
  • l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
  • m) comuni istituiti a seguito di fusione;
  • n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche.


FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI

E istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.

  • Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì risorse destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

IN PARTICOLARE IL PIANO ASSICURA PRIORITÀ AI SEGUENTI INTERVENTI:

  • a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
  • b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
  • c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  • d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
  • e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
  • f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
  • g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
  • h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

Il Piano definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri

  • Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano.
  • Le risorse erogate sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E PROMOZIONE DI ALBERGHI DIFFUSI

I piccoli comuni possono individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie.

Gli interventi integrati prevedono:

  • il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
  • la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone;
  • la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
  • il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
  • gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica;
  • la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
  • il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l’apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

REALIZZAZIONE DI ALBERGHI DIFFUSI

Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi.

MISURE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO DI IMMOBILI NEI PICCOLI COMUNI

I piccoli comuni possono adottare misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al
fine di contrastare l’abbandono:

  • a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
  • b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

ACQUISIZIONE DI CASE CANTONIERE E REALIZZAZIONE DI CIRCUITI E ITINERARI TURISTICO-CULTURALI

I piccoli comuni, anche in forma associata possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell’Agenzia
del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività
di interesse comunale.

  • I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

Al fine di potenziare l’offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata frui-zione dei percorsi connessi alla rete ferrovia-ria storica.

SVILUPPO DELLA RETE A BANDA ULTRALARGA E PROGRAMMI DI E-GOVERNMENT

Al fine di raggiungere l’obiettivo, pre-visto dall’Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l’accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato intermi-nisteriale per la programmazione economica n. 65 del 2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 otto-bre 2015, in attuazione della Strategia ita-liana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

  • I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni hanno la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla nor-mativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

I piccoli comuni, anche in forma associata possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l’eventuale ripristino di uffici postali, l’offerta complessiva dei servizi postali, congiunta-mente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale uni-versale.

I PICCOLI COMUNI POSSONO ALTRESÌ:

  • a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d’Italia;
  • b) affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un’intesa tra il Governo, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana,
al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

PROMOZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA O A CHILOMETRO UTILE

I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile favorendone l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

Per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e
stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A CHILOMETRO UTILE

Per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

BANDI DI GARA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

MISURE PER FAVORIRE LA VENDITA DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA O A CHILOMETRO UTILE

I piccoli comuni destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta.

  • Nei mercati istituiti o autorizzati i piccoli comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli.
  • Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all’acquisto di prodotti pro-venienti da filiera corta o a chilometro utile.
  • Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identifica-bili le caratteristiche dei prodotti stessi.

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con l’Associazione azionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizza-zione turistica.


TRASPORTI E ISTRUZIONE NELLE AREE RURALI E MONTANE

Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

 

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